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Le funzioni del notaio

Il notariato è un’istituzione che, nel nostro sistema di diritto civile, ha precedenti molto antichi e illustri, comuni a tutti i Paesi della tradizione giuridica romanista.

Le origini storiche risalgono al diritto romano prima e al diritto giustinianeo poi, in cui per la prima volta si iniziò a parlare di autenticità della documentazione redatta dai cosiddetti tabelliones.

Si tratta di un’istituzione adottata in moltissimi paesi di diritto latino, ma è stata ritenuta valida anche in paesi di differente tradizione (di recente, Albania, Russia e Cina) che quando hanno dovuto impostare un sistema di prevenzione delle liti in materia di contrattazione privata immobiliare o societaria hanno preferito il sistema di civil law anziché quello, apparentemente più semplice ed economico, della common law dei paesi anglosassoni, tanto che il notariato latino oggi risulta adottato (pur con diverse modalità operative) in ben 86 nazioni.

Critica che spesso viene mossa all’istituzione, in un’analisi comparatistica con altri ordinamenti giuridici, è quella secondo cui, allo stato attuale, in taluni Paesi più “competitivi” manchi la figura di un pubblico ufficiale terzo e imparziale che supervisioni i negozi fra privati: sono le parti, (se vogliono, assistite da propri professionisti di fiducia, ad esempio i solicitors, negli ordinamenti di derivazione anglosassone), ad addivenire alla stipulazione di contratti, mentre il “public notary” si limita ad autenticare le firme, senza neppure leggerne il contenuto.

Pur senza prescindere dalle profonde differenze che sussistono fra un paese di civil law come il nostro in cui il principio cardine è la codificazione in un sistema di leggi che prevedono una serie di fattispecie astratte  cui gli operatori si devono riferire, ed il sistema di common law, in cui la normazione è minima e quindi consente una apparente maggiore libertà (sia di forma che di contenuto)   possiamo dire che in estrema sintesi la differenza tra i due sistemi è data da una scelta politica: nel sistema di common law il controllo sulla validità di un atto è affidato al giudice, quindi è postumo rispetto alla contrattazione, mentre nel nostro sistema è il notaio, pubblico ufficiale nominato dallo Stato, che esegue un controllo preventivo di legalità chiamato comunemente “adeguamento”: adeguamento della volontà delle parti alle normative (formali e sostanziali) che fanno da cornice alla tipologia di contratto da stipulare.

Questo comporta anche una migliore tutela del contraente “più debole” (normalmente il consumatore) che si attua nella stringente applicazione delle norme che, a seconda del momento storico, la società vuole siano rispettate.

Infatti il notaio:

  • Garantisce la legalità dei documenti ricevuti e la provenienza delle dichiarazioni dalle parti contraenti, della cui identità e capacità egli deve accertarsi;
  • Assicura allo Stato, quale responsabile d’ imposta, il corretto versamento dei tributi dovuti, essendo comunque obbligato ad applicare il trattamento tributario legalmente più favorevole;
  • Risponde del suo operato anche mediante una assicurazione professionale obbligatoria con massimale non inferiore a 5.000.000,00 di euro;
  • E’ soggetto al controllo (ispezione) degli organi del Ministero di Grazia e Giustizia nel quale con cadenza biennale vengono riletti tutti i contratti stipulati ed applicate sanzioni (fino alla destituzione dall’ incarico) in caso di violazione di norme di legge.

Detto ciò, ognuno può fare le sue considerazioni sui due sistemi, non senza tener conto che negli Stati Uniti una causa civile dura al massimo due mesi, mentre il primo grado di processo in Italia dura mediamente molto di più.